D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
1. Documento della valutazione dei rischi conforme ai requisiti dell’art.28 D.Lgs. 81/2008 e redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
Dal 31 maggio 2013 le aziende che occupano fino a 10 lavoratori effettuano/rielaborano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6,comma 8, lettera f) recepite dal Decreto Interministeriale del 30/11/2012 pubblicato nella G.U. n 285 il 06/12/2012. Possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate anche le aziende che occupano fino a 50 lavoratori . Deroghe. Con Decreto del Ministero del lavoro previa intesa con la Conferenza Stato Regioni e come è stato previsto dalla Legge n 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella G.U. n 194 del 20/08/2013 che ha introdotto le integrazioni all'art.29 verranno individuati i settori di attività a basso rischio e verrà definito il modello con il quale si potrà dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28.
2. Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e, nel caso di assunzione diretta dei compiti del RSPP da parte del datore di lavoro, lo svolgimento dell’apposito corso di formazione ai sensi dell’art. 34 DLgs.81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. La formazione del RSPP deve essere aggiornata ogni 5 anni.
3. Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) / Formazione del RLS al corso specifico di 32 ore.
Nelle aziende fino a 15 lavoratori dipendenti può essere designato il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Territoriale.
4. Deve essere effettuata e formalizzata a cura del datore di lavoro l’informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art.36 del D.lgs.81/2008.
5. Devono essere effettuati i corsi di formazione generale e di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori come da art.37 comma 2 D.Lgs.81/2008 e da Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. La durata minima dei corsi per i lavoratori è di 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio alto.
6. Devono essere nominati e formati con i corsi specifici gli addetti all’antincendio e al primo soccorso.
È previsto l’aggiornamento obbligatorio triennale per i corsi di primo soccorso.
7. Nomina del medico competente, nei casi previsti dalla legge o dalla valutazione dei rischi.
SCHEMA MESSA A NORMA
DVR Documento di Valutazione dei Rischi
STRESS Documento Stress da Lavoro Correlato
Valutazione Rischi specifici ove presenti
Nomina e Formazione se RSPP Datoriale
Nomina e Formazione se RLS Interno
Formazione Addetto Antincendio
Formazione Addetto Primo Soccorso
Formazione ed Informazione Lavoratori
Formazione per operatori addetti all'utilizzo di attrezzature (PATENTINI)
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