La normativa corrente riguardante la sicurezza nei cantieri edili ruota ovviamente intorno a un perno principale e inamovibile. Il Testo unico sicurezza sul lavoro. Non avrebbe potuto essere altrimenti, essendo il cantiere un luogo di lavoro ed essendo ancora il cantiere uno dei luoghi di lavoro con il maggiore tasso di rischio, dove la prevenzione, il controllo, la tutela sono assolutamente necessari.
Il Testo unico è stato integrato nel 2009, modificato in alcuni propri commi e articoli dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Un decreto che ne ha modificato alcuni articoli, commi, conferendo al testo la forma attuale adesso in vigore. Alcune delle integrazioni apportate dal decreto del 2009 hanno interessato in particolare la sicurezza nei cantieri, la disciplina della salute, del coordinamento. Vedremo nella pagina del nostro sito interamente dedicata al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro cosa la norma corrente preveda a riguardo, rispettando e citando ovviamente gli ultimi aggiornamenti citati..
Riportiamo di seguito uno stralcio di una articolo del D.lgs 81/08 riguardante il datore di lavoro:
“Articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti:
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.” datore di lavoro: “ L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e coordinamento nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato”.
1 - IL TESSERINO
Indossare il cartellino identificativo di riconoscimento.
2 - PROTEZIONE INDIVIDUALE
Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (scarpe antinfortunistiche, elmetti, guanti, imbracatura) necessari allo svolgimento della tua attività.
3 - NON SOSTARE SOTTO CARICHI SOSPESI
Non transitare sotto i carichi sospesi e indossare sempre l’elmetto, ti proteggerà anche dal rischio di caduta di materiali dall’alto.
4 - USA APPOSITE SCALE
Usare le apposite scalette per accedere ai diversi piani del ponteggio ed evitare assolutamente di arrampicarti dall’esterno.
5 - MANTIENI SEMPRE LIBERE TUTTE LE VIE DI TRANSITO
Mantenere sempre libere da qualsiasi ostacolo (materiali, attrezzi, macerie, ecc.) tutte le vie di transito in modo da garantire, in ogni momento, una facile e sicura
evacuazione dei lavoratori dal cantiere.
6- NON TRANSITARE CON MEZZI PESANTI LUNGO I BORDI DEGLI SCAVI
Non transitare mai con mezzi pesanti lungo i bordi degli scavi, a ridosso dei ponteggi e di altri luoghi pericolosi, e non depositare MAI materiali in tali zone.
7- NON SOSTARE NEL RAGGIO DI AZIONE DI MACCHINE IN MOVIMENTO
Non transitare e non sostare nel raggio di azione di macchine in movimento (escavatori, pale, terne, ecc.).
Delimitare e proteggere le aree di lavoro.
Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, rispettando pienamente le istruzioni indicate nei “libretti d’uso e manutenzione” e di seguire le disposizioni impartite dal tuo datore di
lavoro
10- SEGNALA AL CAPOCANTIERE SE LE PROTEZIONI SONO DANNEGGIATE O INUTILIZZABILI
Non rimuovere MAI i dispositivi di protezione collettiva (parapetti, armature,
reti, ecc.) e segnalare al capocantiere se sono danneggiati o inutilizzabili.